Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo scorso è stato pubblicato Il DL n. 21, del 21 marzo che, all’articolo 23 “Revisione prezzi” che introduce un’ulteriore novità sul tema.
Al comma 1 prevede che, fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il MIMS, in relazione alle domande di accesso al fondo (previsto per il 1° e 2° semestre 2021 e per il 1° semestre 2022) può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria, un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto. Ad esito della detta attività istruttoria, il MIMS può disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione.
Al comma 2 è previsto che sempre al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
“a) il Fondo è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.
b) La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l’anno 2022″.