Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

Rinuncia al permesso di costruire e restituzione degli oneri concessori

Il contributo di costruzione non è dovuto in caso di rinuncia o decadenza del permesso di costruire. Il Comune deve restituire le somme versate a tale titolo con gli interessi dalla data della domanda giudiziale.

Nel caso di specie la società ricorrente, ottenuto il permesso di costruire, aveva effettuato il versamento degli oneri concessori e della sanzione amministrativa per ritardo nel pagamento ex art. 42, D.P.R. 380/2001. Successivamente, sul presupposto della mancata realizzazione dell’intervento assentito, chiedeva la restituzione delle somme corrisposte al Comune.

Il testo della Sentenza del TAR Campania è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli