Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Sanatoria edilizia e compatibilità paesaggistica, estinzione dei reati

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di compatibilità paesaggistica, fornendo chiarimenti sugli effetti della sanatoria edilizia sull’illecito paesaggistico.

Nel caso di specie il ricorrente, essendo stato assolto dal reato urbanistico di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) per intervenuta sanatoria edilizia, chiedeva l’applicazione del c.d. condono ambientale ai sensi del comma 1-ter dell’art. 181 del D. Leg.vo 42/2004 e l’estinzione del reato paesaggistico. In particolare, le opere realizzate e sanate consistevano nel livellamento del fondo di terreno, creazione di terrazzamenti e piazzali con pavimentazioni in cemento e relative rampe di scale per l’accesso, una tettoia in struttura in lamiera zincata e un casotto prefabbricato, recinzione del fondo con muretti in pietra e cemento.

Il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria e la Regione Sicilia aveva ritenuto applicabile alle opere la sanzione della pena pecuniaria e non quella dell’ordine di demolizione, in quanto le stesse “arrecavano lieve pregiudizio al paesaggio vincolato”.

Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli