Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Sanzioni alternative alla demolizione: legittimità e modalità di calcolo

Il Consiglio di Stato specifica che anche le sanzioni edilizie alternative alla demolizione non risentono del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e che vanno calcolate con riferimento al momento dell’irrogazione delle stesse.

Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune aveva irrogato la sanzione per la realizzazione di opere (avvenuta nel 1982) in parziale difformità dal permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un immobile ad uso abitativo con locale garage al piano terra. I ricorrenti adducevano, tra l’altro, la circostanza relativa al lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’edificio e l’erronea quantificazione della sanzione in quanto rapportata al momento della sua irrogazione invece che della consumazione dell’abuso. Secondo il Consiglio di Stato 11/01/2021, n. 347, invece, le sanzioni edilizie non risentono del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso. L’ordinanza di demolizione non deve infatti essere accompagnata dalla motivazione circa l’interesse pubblico, in quanto il lasso di tempo intercorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento in capo al privato interessato, né impone all’Amministrazione uno specifico onere di motivazione; ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento, anche perché non ci si può fondatamente dolere del ritardo con cui l’Amministrazione ripristina la legalità (cfr. C. Stato Ad. Plen. 17/10/2017, n. 9). La medesima irrilevanza del decorso del tempo dalla perpetrazione dell’abuso deve logicamente affermarsi anche quando ad essere irrogate sono le sanzioni edilizie sostitutive di quelle demolitorie.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli