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Smart working, proroga del regime semplificato al 30 giugno 2022

Il Governo, in fase di approvazione dell’ultimo Decreto Covid, ha inserito la proroga al 30 giugno del regime semplificato smart working.

Il Governo, a sorpresa, all’interno del Decreto Covid appena approvato, ha spostato la data di cessazione del regime semplificato emergenziale dello smart working al 30 giugno 2022. Pertanto il regime semplificato non terminerà più il 31 marzo, ma il 30 giugno e tutte le date indicate in questa pagina sono da spostare in avanti 3 mesi.

Una differenza però rispetto al passato è la spinta verso la regolamentazione (da parte della contrattazione collettiva) del lavoro agile nella fase post-pandemica.

Il ricorso al lavoro a distanza è potenzialmente esteso a tutti coloro che hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato. Naturalmente deve trattarsi di mansioni idonee ad essere svolte da remoto, in particolare, come prevede la Legge numero 81/2017:

in parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali aziendali;

senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;

con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici.

Esistono poi talune categorie lavorative che, rispetto ad altre, hanno priorità di accesso allo smart working: 1) le lavoratrici nei tre anni successivi la conclusione del congedo di maternità;2) Lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave.

Tra i principi definiti dalle Linee guida sul lavoro agile: l’adesione allo smart working avviene su base volontaria e, quindi, l’eventuale rifiuto del dipendente a svolgere l’attività da remoto non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Con il 31 marzo 2022, viene meno il ricorso al lavoro a distanza di tipo “semplificato”. Dal prossimo 1° aprile tutti i dipendenti privati potranno svolgere la prestazione lavorativa secondo le modalità “da remoto” previa stipula di un accordo individuale, in forma scritta, con il datore di lavoro.

La forma scritta, è richiesta ai fini della “regolarità amministrativa e della prova”.

L’accordo tra le parti dev’essere inviato a cura del datore di lavoro alla Pubblica Amministrazione utilizzando la piattaforma del Ministero del Lavoro, disponibile sul portale “cliclavoro.gov.it – Aziende – Smart working”.

Nella comunicazione dovranno essere altresì riportati i dati relativi a: lavoratore e datore di lavoro; data di assunzione; tipologia contrattuale; posizione Assicurativa Territoriale (PAT) e voce di tariffa INAIL; data di sottoscrizione, tipologia e (se a tempo determinato) data di fine validità dell’accordo di lavoro agile.

Se la tipologia di rapporto è a tempo indeterminato, è consentito il recesso con un preavviso non inferiore a trenta giorni; sono elevati a novanta con riferimento al preavviso da parte del datore di lavoro nei confronti di un dipendente disabile ai sensi della Legge numero 68/1999;

senza alcun preavviso in presenza di un giustificato motivo;

se l’accordo ha un termine di validità (tempo determinato) ciascuno dei contraenti “può recedere prima della scadenza del termine”.

Il lavoratore è libero di scegliere il luogo di lavoro purché il luogo scelto abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione (articolo 4 del Protocollo sullo smart-working), in condizioni di riservatezza e sicurezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali “nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali”.

La contrattazione collettiva può peraltro individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro da remoto, per ragioni di sicurezza personale, protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Fatti salvi diversi accordi tra le parti, è il datore di lavoro, di norma, a fornire la strumentazione tecnologica ed informatica (conforme alle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81) necessaria allo svolgimento dell’attività da remoto (articolo 5 Linee guida), facendosi altresì carico delle spese di manutenzione e sostituzione.

Igino Carulli

Igino Carulli