Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Superbonus e attestazione Soa: le previsioni normative

In base alle legge di conversione del D.L. 21 marzo n. 21 (Decreto Ucraina) ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di Superbonus 110% e bonus ordinari l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata ad imprese che dimostrino di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa

In base al nuovo articolo 10-bis, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge  21 marzo 2022, n. 21 (pubblicata sulla G.U. n. 117 del 20 maggio 2022), ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus 110%, eco e sisma bonus,  bonus edilizi ordinari e bonus facciate), l’esecuzione dei lavori  di importo superiore a 516.000 euro relativi ai suddetti interventi dovrà essere affidata ad imprese che dimostrino, secondo tempistiche in grado di assicurare il rispetto del nuovo obbligo, di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione.

L’obbligo partirà tuttavia tra più di un anno (dal 1° luglio 2023), e solo dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno dimostrare di aver avviato le procedure per la richiesta di qualificazione a una Società Organismo di Attestazione (SOA) che provvederà all’emissione del certificato. La formulazione della norma è tale quindi da garantire, alle imprese che sapranno adeguarsi, un ampio margine di tempo per richiedere la certificazione necessaria.

La soglia per la qualificazione che il legislatore ha voluto fissare, pari a 516.000 euro, rappresenta un limite che di fatto non crea ostacoli o nuovi oneri per tantissime piccole imprese alle quali nulla viene chiesto per continuare ad operare nel mercato dei bonus edilizi.

Ai fini dell’applicazione temporale della norma si devono distinguere le seguenti ipotesi:

a) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516 mila euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le imprese esecutrici non dovranno dimostrare il possesso di alcun requisito quanto meno fino al 31 dicembre 2022. Laddove però i lavori dovessero proseguire oltre tale data, occorrerà rispettare le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis (per il commento si rinvia ai successivi punti). Pertanto, se è concordato, o anche solo presumibile, che i lavori debbano/possano proseguire anche nel 2023, sarebbe opportuno che l’impresa si impegni, con apposita dichiarazione contrattuale, al rispetto delle previsioni di cui all’articolo 10-bis secondo le modalità ivi contenute;

b) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516 mila euro sottoscritti dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 le imprese esecutrici potranno al momento dell’affidamento dei lavori:

_ dimostrare il possesso della qualificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;

_ in via meramente transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa attestazione; in tal ipotesi però a decorrere dal 1° luglio sarà obbligatorio aver ottenuto l’attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3). Per tale motivo, ed essendo necessari quanto meno 90 giorni per il rilascio dell’attestazione SOA da parte dell’ente preposto, è opportuno che le imprese si adeguino con congruo anticipo anche per evitare addebiti di responsabilità e la risoluzione del contratto per carenza di requisiti obbligatori. Occorre prestare quindi la massima attenzione in quanto la sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto effettuata prima del 1° luglio non è sufficiente ad evitare le conseguenze previste dal comma 3 sulla perdita degli incentivi fiscali.

Dal 1° luglio 2023, con la cessazione della fase transitoria, l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000 euro, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della attestazione SOA. In assenza di tale requisito non saranno riconosciuti gli incentivi fiscali per le spese sostenute dal beneficiario successivamente a tale data.

Igino Carulli

Igino Carulli