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TAR Campania Napoli e prezzi a base di gara

Con sentenza dello scorso 23 aprile n.  3776 il TAR Campania Napoli  ha dichiarato l’illegittimità di una procedura di gara con prezzi a base d’asta non aggiornati.

Il Tar ha accolto il ricorso con cui è stata impugnata una gara ACAMIR osservando che “in applicazione del citato art. 23, comma 16, del Codice, non solo le Regioni sono obbligate ad aggiornare annualmente i prezzi, intervenendo sui relativi prezzari regionali, ma le stesse stazioni appaltanti devono accertare l’adeguatezza e l’effettiva rispondenza di quelli applicati ai reali valori del mercato di riferimento. (..), in quanto l’obbligo di cui all’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 ha una portata sostanziale che impone alle S.A. di effettuare una revisione dei prezzari disponibili – e, conseguentemente, dei progetti – ogniqualvolta sia riscontrabile una loro non aderenza al dato reale“.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ha concluso ritenendo che “non risponde ai criteri di ragionevolezza la scelta dell’Amministrazione resistente di adottare a base di gara un computo redatto in base al prezzario regionale del 2021 (e A. 2021) con evidenti scostamenti rispetto ai prezzi di mercato correnti. Nella fattispecie per cui è causa, i prezzi posti dalla Stazione Appaltante a base d’appalto sono sensibilmente inferiori sia ai prezziari 2022 vigenti, sia ai prezzi realmente praticati sul mercato, non tenendo conto del “caro materiali” verificatosi negli ultimi mesi e che ha riguardato i costi delle principali materie prime utilizzate nell’ambito dei lavori pubblici”.

Igino Carulli

Igino Carulli