Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Ultimazione dell’opera ai fini del condono edilizio

Secondo la Corte di Cassazione, per accedere al condono edilizio non è necessario che siano state completate le finiture, ma è sufficiente che alla data di scadenza della sanatoria siano state realizzate le strutture essenziali.

Nel caso di specie si trattava del secondo condono edilizio che prevede la possibilità di sanare le opere abusive ultimate entro il 31/12/1993 (art. 39, L. 724/1994). La Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di alcune opere, non ritenendole condonabili perché non ancora ultimate.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello aveva erroneamente mutuato la nozione di “completamento dell’opera” dalla disciplina penalistica, per la quale il completamento deve essere pieno, mentre ai fini della normativa sul condono sarebbe sufficiente, per accedere al beneficio, che, entro una determinata data, siano state realizzate le strutture principali dell’opera.

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Igino Carulli

Igino Carulli