Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Vetrate panoramiche: ok all’installazione sui balconi senza autorizzazione

L’art. 33-quater della legge conversione del cd. DL “Aiuti bis” include fra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo anche la realizzazione e l’installazione di vetrate panoramiche cd. VEPA. La norma – in vigore dal 22 settembre 2022 – integra l’art. 6 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” in tema di attività edilizia libera.

Le vetrate la cui installazione viene semplificata devono avere precise caratteristiche:

  • essere amovibili e totalmente trasparenti;
  • assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
  • riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio.

Le vetrate panoramiche, inoltre, per essere ricondotte all’attività edilizia libera devono rispettare precise condizioni e cioè:

  • non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria;
  • non comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Si viene così a risolvere un problema interpretativo posto dalla giurisprudenza che in alcuni casi è arrivata anche a sostenere che l’installazione di strutture similari è soggetta a permesso di costruire (da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 24/01/2022, n. 469).

L’installazione delle VEPA – come previsto dall’art. 6 del TUE – resta comunque soggetta al rispetto delle:

  • prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
  • normative di settore fra cui quella in tema di vincoli paesaggistici (D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” e Dpr 31/2017 “Regolamento sull’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”).

Al riguardo si evidenzia che l’installazione delle vetrate panoramiche sembra rientrare nella fattispecie dell’Allegato B, punto B.3 del Dpr 31/2017 “realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze” e quindi soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Dovrà inoltre essere verificata la presenza di specifiche disposizioni nell’ambito del regolamento condominiale.

Igino Carulli

Igino Carulli