Caro materiali: il punto Ance su valutazione fiscale delle compensazioni

L’ANCE ha nuovamente confermato il proprio orientamento in merito alle modalità di valutazione fiscale dei maggiori importi ricevuti, a titolo di corrispettivo, dalle imprese esecutrici di appalti pubblici come adeguamento dei prezzi dovuto al cd. “Caro materiali”

Sul tema, si richiama quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.39/E/2022, circa il fatto che tali somme hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ordinariamente ad IVA. Da tale assunto, anche in assenza di ulteriori specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene che la qualificazione dei predetti importi come corrispettivi, possa valere anche ai fini delle imposte sul reddito IRES e dell’IRAP, con la conseguenza che, sia sul piano fiscale, gli stessi costituiscono ricavi, concorrendo alla formazione della relativa base imponibile.

Al riguardo, si evidenzia che la corretta imputazione di tali somme in uno specifico periodo d’imposta segue, nella determinazione del reddito d’impresa, il principio di competenza (ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), con la particolarità che, trattandosi nel caso di specie di maggiori corrispettivi per lavori edili, occorre richiamare anche le disposizioni fiscali in tema di lavori su commessa.

In linea generale, infatti, gli stessi entrano a far parte del valore delle rimanenze, da valutare dal punto di vista fiscale con criteri diversi a seconda che i lavori abbiano durata annuale (art.92 del TUIR) o pluriennale (art.93 del TUIR). In particolare, in caso di lavori di durata infrannuale (inferiore a 12 mesi), la determinazione del reddito imponibile viene effettuata in base ai costi/ricavi verificatisi interamente nel periodo d’imposta di ultimazione dei lavori (art.92, co.6, del TUIR), secondo il metodo contabile, riconosciuto anche ai fini fiscali, della “commessa completata”.