Incentivi per Piano Transizione 5.0 nel Decreto PNRR convertito in legge

Con il “D.L. attuazione del PNRR” si confermano gli incentivi a favore delle imprese per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica del sistema produttivo.

Con la legge 29 aprile 2024, n.56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n.19 (cd. “D.L. attuazione del PNRR”) è stato confermato il cosiddetto “Piano Transizione 5.0”, il sistema di incentivi a favore delle imprese volto a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale.

Viene prevista inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente dell’elenco delle asseverazioni rendicontate comprensivo del codice univoco identificativo correlate agli interventi che comportano la fruizione di detrazioni fiscali.

Piano Transizione 5.0 (art. 38)

Anche a seguito della conversione in legge del D.L. 19/2024 viene confermato il riconoscimento, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, del credito d’imposta per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, effettuati nel biennio 2024 e 2025, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica.

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (cfr. gli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, si tratta dei beni cd. “industria 4.0” che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, che conseguano, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione:

­ non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva

in alternativa

­ non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati.

La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:

­ 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.

­ 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro

­ 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le percentuali del credito sopra indicate vengono aumentate a fronte di una ulteriore riduzione dei  consumi energetici, e vanno rispettivamente al:

­ al 40%, 20% e 10%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 6% o se la riduzione dei consumi riferiti ai processi è superiore al 10%

­ al 45%, 25% e 15%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 10% o se la riduzione dei consumi energetici dei processi è superiore al 15%.

Viene integrato l’allegato B alla legge 232/2016 al fine di includere tra i beni immateriali 4.0 anche i software, i sistemi, le piattaforme per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati nonché, se acquistati contestualmente a questi ultimi, anche  i software relativi alla gestione di impresa.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta), nonché le spese per la formazione del personale per l’acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall’investimento (ex ante), sia  l’ effettiva realizzazione dello stesso investimento (ex post).

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni figurano, a titolo non esaustivo, gli esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per l’accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE con descrizione del progetto di investimento, del costo e con l’invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L’impresa deve anche aggiornare periodicamente il GSE sull’andamento dell’investimento. Il GSE indica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le imprese che hanno fatto richiesta del credito e l’importo richiesto e trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del credito.

Le regole attuative del credito di imposta (es. Modalità e termini di invio delle comunicazioni, nonché  di fruizione dello stesso, criteri di calcolo del risparmio energetico conseguito) saranno definite da un DM del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell’IRAP.

Il “credito di imposta 5.0” non è cumulabile né con l’attuale credito di imposta cd. “industria 4.0” – che resta comunque in vigore sino al 31 dicembre 2025 (cfr. da ultimo l’art.1, co.423 della legge 197/2022) – né con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica (cfr.  art. 16 del DL 124/2023). Resta, invece, possibile il cumulo con le altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che il beneficio non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta comporta oneri per la finanza pubblica pari a euro 3,150 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

Controlli sugli interventi di efficientamento energetico (art. 41)

Viene prevista, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica dell’elenco delle asseverazioni rendicontate comprensivo del codice univoco identificativo correlate agli interventi che comportano la fruizione di detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico in attuazione  della Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» investimento 2.1 «Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica», del PNRR.

Ciò anche a fini dell’integrazione dei controlli effettuati dall’Enea con gli ulteriori controlli istituzionali nazionali ed europei connessi al PNRR.