L’indennità di mensa e mensa – Esclusione dal calcolo del Tfr senza le previsioni del C.c.n.l.

Gli “ermellini” con l’ordinanza n. 8090, Sez. Lavoro, del 26 marzo 2024 hanno affermato che il servizio mensa e l’indennità sostitutiva della stessa non hanno natura retributiva; detto ciò, soltanto la fonte legale o il C.C.N.L. hanno facoltà di considerare tali voci utili ai fini dell’incidenza sul TFR.

La Corte di Cassazione ha rilevato che il valore del servizio mensa e l’importo sostitutivo percepito da chi non fruisce di un servizio aziendale, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro. La Contrattazione collettiva può prevedere che sia il pasto ovvero l’indennità sostitutiva possono assumere carattere retributivo. Pertanto solo in presenza di tale fattispecie le indennità di mensa o il servizio di mensa possono essere computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Il nostro contratto collettivo sia all’art.33 (TFR operai) che all’art.72 (TFR impiegati), tra le voci annoverate utili per il calcolo del TFR, in quanto aventi natura squisitamente retributiva, riporta espressamente soltanto l’indennità sostitutiva di mensa.