L’autonomia differenziata è legge

Con la pubblicazione in Gazzetta, l’autonomia differenziata è legge dello Stato. La legge 86/2024 detta le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario secondo l’articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Secondo il dettato normativo vi sono talune “materie” che per trovare attribuzione devono garantire LIVELLI DI PRESTAZIONI ESSENZIALI e altre che non ne hanno bisogno.

Segnatamente l’articolo 3, comma 3, della legge 86/2024, indica, nel complesso delle materie oggetto dell’autonomia differenziata, quelle che, prima dell’eventuale devoluzione alle Regioni, devono essere obbligatoriamente oggetto di individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Queste sono quattordici ovvero: 1) norme generali sull’istruzione; 2) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema dei beni culturali; 3) tutela e sicurezza del lavoro; 4) istruzione; 5) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; 6) tutela della salute; 7) alimentazione; 8) ordinamento sportivo; 9) governo del territorio; 10) porti e aeroporti civili; 11) grandi reti di trasporto e di navigazione; 12) ordinamento della comunicazione; 13) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; 14) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Il successivo articolo 4, invece, individua quelle materie che, proprio perché non interessate dai Lep, possono essere sin da subito oggetto di trasferimento alle Regioni. Si tratta di nove ambiti: 1) organizzazione della giustizia di pace; 2) rapporti internazionali e con l’Ue della Regione; 3) commercio con l’estero; 4) professioni; 5) protezione civile; 6) previdenza complementare e integrativa; 7) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 8) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 9) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.