Disposizioni CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione

La norma di legge in esame prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata della CIGO stessa, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

Per l’elenco degli “eventi oggettivamente non evitabili”, tra cui rientrano gli eventi meteo, l’Istituto rinvia al messaggio n. 1963/2017.

L’Inps ricorda che per gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO è già prevista in via generale, con riguardo ai trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), la neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

L’istituto riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in via generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:

  • non trova applicazione, per il lavoratore, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro (30 giorni) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale;
  • non è dovuto il versamento del contributo addizionale;
  • la domanda di accesso al trattamento deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Tornando alla disposizione introdotta dalla legge di conversione del DL n. 63/2024, l’Inps chiarisce che l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 148/2015 riguarda l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi di tale disposizione ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).

L’Inps precisa, di conseguenza, che i periodi di integrazione salariale di cui al suddetto art. 2-bis co. 2 del DL n. 63/2024 rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.

Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nel messaggio in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023).

L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.

Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato art. 2-bis co. 2 del DL n. 63/2024, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.