Decreto End of Waste: nuove norme per il recupero di rifiuti inerti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 213 del 11.9.2024, il Decreto End of Waste che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale – ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006 – per essere poi considerati End of Waste pronti per nuovi utilizzi.

Si tratta di un provvedimento cruciale non solo per il settore delle costruzioni ma, più in generale, per la tutela dell’ambiente, dati gli importanti risvolti che questo ha sull’economia circolare e sulla sostenibilità.

Il nuovo decreto, che entrerà in vigore il 26.9.2024, si compone di 9 articoli e 3 allegati, ed andrà a sostituire il precedente DM 152/2022, di cui supera molti degli aspetti critici che ne impedivano la piena efficacia, così come auspicato sia da Ance che da altri stakeholder.

A tal proposito, si segnala che il nuovo regolamento ha:

  • ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati);
  • previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
  • introdotto importanti semplificazioni procedurali.

Il Decreto prevede una fase di monitoraggio di 24 mesi (art. 7) che permetterà di valutare nel tempo l’adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi necessari per ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l’uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili.

Le aziende hanno 180 giorni, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento – fino al 25.3.2025 – per adeguarsi alle nuove disposizioni e, quindi:

  • aggiornare le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 (Procedura Semplificata);
  • inviare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (Procedura Ordinaria).

Per maggiori dettagli sul decreto e sulle sue implicazioni operative, è possibile consultare il testo completo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che è disponibile in Associazione.