Disposizioni di adeguamento amministrativo

Nel Burc del 29 luglio 2024 n. 53 è stata pubblicata la legge regionale n. 13 “Disposizioni di adeguamento amministrativo” che contiene alcuni articoli contenenti disposizioni di interesse per il nostro settore.

Gli articoli sono:

Art. 31 (Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19) 1. All’articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi delle aree di Sviluppo industriale), dopo il comma 11bis è aggiunto il seguente: “11ter. In caso di varianti ai piani di assetto in mera diminuzione che dispongono lo stralcio di alcune aree dal piano regolatore del competente consorzio ASI, proposte dal Comune in cui ricadono dette aree, il Consorzio, con deliberazione del comitato direttivo, prende atto delle determinazioni assunte dall’amministrazione comunale e provvede ad informare la Regione Campania. Con la presa d’atto, sulle aree stralciate cessa contestualmente di avere efficacia il piano regolatore del consorzio ASI e alle suddette aree si applicano i piani urbanistici comunali. Resta ferma la possibilità per il Consorzio ASI, a salvaguardia del proprio equilibrio finanziario, di disciplinare in convenzione con l’amministrazione comunale la ripartizione dei costi di gestione e manutenzione di eventuali impianti di proprietà del Consorzio di cui fruiscano le imprese insediate nelle aree stralciate, non essendo da queste più dovuti eventuali versamenti per canoni o altri proventi per le attività consortili.”.  

Art. 33 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16) 1. Alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio), come modificata dalla legge regionale 29 aprile 2024, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 2, la parola “tutela,” è soppressa; b) al comma 1 dell’articolo 2-quater, le parole “in ambiente urbano” sono soppresse; c) l’alinea del comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: “Il PSU, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e delle previsioni del decreto legislativo 42/2004, in coerenza con le disposizioni del PTR, del PTM o del PTCP:”; d) al comma 1 dell’articolo 31, dopo le parole “residenze assistenziali per anziani” sono aggiunte le seguenti: “, strutture semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità”; e) al comma 1 dell’articolo 33-ter, dopo la parola “attua” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto della pianificazione paesaggistica e delle previsioni del decreto legislativo 42/2004”.   Art. 34 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”  1. Dopo il comma 38 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, è aggiunto il seguente: “38 bis – I Comuni costieri approvano i PAD entro il termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del Puad nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Decorso detto termine, in assenza dell’approvazione dei PAD, si produce, comunque, l’effetto conformativo previsto dal comma 38.”.