Come gestire correttamente le ferie non godute – Le implicazioni fiscali

Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori, diritto sancito dalla nostra Costituzione all’art. 36. Il diritto del lavoro, in particolare il D.lgs. 66/2003, stabilisce l’obbligo per i lavoratori di godere di almeno 4 settimane di ferie/anno, con specifiche modalità di fruizione e limiti temporali.

Inoltre, il Codice Civile (art.2109) stabilisce che almeno due delle 4 settimane obbligatorie di ferie debbano essere fruite in maniera continuativa. Sempre il d.lgs. n.66/2003 specifica che le ferie sono un diritto da utilizzare nell’anno di maturazione e, comunque entro i successivi 18 mesi.

Le ferie non godute non sono monetizzabili. Ci sono però due eccezioni: le dimissioni  o il licenziamento del lavoratore. All’obbligo di legge del godimento delle ferie l’INPS ha fatto seguire l’obbligazione contributiva. Quest’obbligo contributivo in capo al datore datore di lavoro scatta nel caso di mancata fruizione delle ferie trascorsi i 18 mesi dalla maturazione, si applica, in questo caso, una trattenuta per ferie non godute. Se il lavoratore dovesse subire maggiori trattenute per questa ragione, nel momento in cui godrà effettivamente del periodo feriale si vedrà restituire i contributi anticipati ottenendo così un netto in busta paga più alto del previsto (compensazione delle precedenti trattenute). Alla cessazione del rapporto di lavoro le ferie non godute vengono tassate come reddito ordinario in quanto, come ribadito più volte dalla Cassazione, nonostante abbiano carattere risarcitorio costituiscono sempre e comunque un elemento della retribuzione. Pertanto sono soggette ad IRPEF e contributi e vengono liquidate attraverso un’indennità sostitutiva che rappresenta il pagamento delle giornate di ferie non godute.