Emergenza climatica – Cigo – Ordinanza Regione Campania

Facciamo riferimento e seguito alle Ns precedenti Circolari di pari oggetto (n.1766/2024 del 21.06e del 24.06) per informarvi che è stata pubblicata su GU la Legge n.101/2024 di conversione e con modificazioni del DL n.63/2024 – Disposizioni urgenti per imprese di interesse strategico nazionale, imprese agricole… – ed è in vigore dal 14 luglio us.

E’ stata completamente recepita ed accolta la disposizione fortemente richiesta dall’ANCE e da noi sollecita sul tema dell’emergenza climatica.

Più precisamente il settore edile è stato equiparato agli altri settori per quanto concerne i criteri del computo della durata massima della CIGO analogamente a quanto già avvenuto lo scorso anno per il periodo 1° luglio – 31 dicembre.

Pertanto, per le sospensioni ovvero riduzioni dell’attività lavorativa (CIGO) effettuate tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2024 effettuate per eventi oggettivamente non evitabili (gli eventi meteo), non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO (le 52 settimane nel biennio mobile). Non si applica, per queste fattispecie, il contributo addizionale.

Ricordiamo anche l’ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024 della Giunta Regionale della Campania che prevede, fino al 31 agosto 2024 , il divieto – su tutto il territorio della Regione- di lavoro nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole , dalle ore 12,30 alle 16,30 laddove la mappa del rischi pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/  segnala un livello di rischio ALTO.  Suggeriamo di consultarla.

 Ciò non vuol dire che, in presenza della emanata ordinanza regionale, è impedito lo svolgimento di ogni attività lavorativa in quella fascia oraria bensì va interpretata che, in presenza di particolari condizioni climatiche e per quelle attività che necessitano di un’esposizione prolungata al sole, vanno prese le dovute precauzioni per la salvaguardia della salute dei lavoratori. Per fare qualche esempio, si può ricorrere alla CIGO per alcune ore della giornata, si possono effettuare – con accordo sindacale – rimodulazioni dell’orario di lavoro, ecc.

Nel caso di iniziative aziendali che prevedano il ricorso ad ammortizzatori sociali o ad interventi concordati sulla distribuzione dell’orario di lavoro, raccomandiamo il coinvolgimento delle OO.SS. di categoria nonchè della RSU/RSA e investire della problematica “emergenza caldo” il RSPP, l’RLS, l’RLSSP e l’RLST unitamente al direttore lavori ed al responsabile del cantiere. L’Area Relazioni Industriali ed Affari Sociali è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento sull’argomento (rosario.gatto@acen.it) .