Modalità di invio delle nuove comunicazioni Superbonus

Sul sito della Presidenza del Consiglio è stato pubblicato il DPCM del 17 settembre 2024  con i relativi allegati, che illustra come adempiere al nuovo obbligo di comunicazione introdotto dall’art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024 per gli interventi agevolati con il Superbonus . disponibile in Associazione il provvedimento e una nota informativa Ance 

Il Decreto precisa che l’invio delle comunicazioni dovrà avvenire esclusivamente tramite i professionisti abilitati, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 (Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’Enea) e nell’Allegato 2 al DPCM (Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS).

La comunicazione dovrà essere trasmessa, per il Super-Ecobonus, all’ENEA, per il Super–Sismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), l’omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro. Per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, consentito l’invio tardivo delle comunicazioni mediante la “remissione in bonis”.