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ANAC – Consorzi Stabili e Direttori Tecnici

Nel comunicato dello scorso 31 gennaio l’ANAC affronta i temi che seguono a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice.

  1. Consorzi stabili e cumulo alla rinfusa

L’ANAC si allinea all’orientamento più recente del Consiglio di Stato, permettendo anche ai consorzi stabili di servizi e forniture di utilizzare, ai fini della qualificazione, i requisiti di tutte le consorziate, esecutrici e non esecutrici, mediante il meccanismo del cumulo alla rinfusa (Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2023, n. 6533, Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2023, n. 1761; Id., 9 ottobre 2023, n. 8767).

Nei lavori, questo meccanismo si sostanzia principalmente, in fase di attestazione SOA, nella qualificazione tramite sommatoria delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Nella partecipazione alle gare d’appalto, ciò significa che il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate), assumendo la qualifica di concorrente e contraente, per l’effetto, dimostra “tramite cumulo” il possesso dei relativi requisiti (Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 2023, n. 8592).

Tuttavia, come osservato dall’ANAC, l’applicazione di tale meccanismo non esime le consorziate esecutrici dal soddisfare i requisiti aggiuntivi in relazione ad autorizzazioni e altri titoli abilitativi, essenziali per l’esercizio dell’attività necessaria all’esecuzione dell’appalto. A tale proposito, l’art. 67, comma 3, del codice appalti prevede, a carico della stazione appaltante, l’obbligo di verificare il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95, sia delle consorziate esecutrici che delle consorziate che prestano i requisiti, nonché il possesso delle autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore. Ciò si traduce anche per i lavori nel riscontro in capo all’esecutrice di “un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto”.

Al riguardo, l’ANCE evidenzia che, secondo consolidata giurisprudenza, tale riscontro può avvenire solo attraverso l’individuazione dell’attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio dall’impresa; ciò, avuto riguardo all’”oggetto sociale attivato” come risultante dal certificato camerale, relativamente alle suddette attività (ovvero a quelle effettivamente e in concreto esercitate), senza che possano assumere rilievo a tal fine le attività esercitabili, soltanto in forza della generica ed onnicomprensiva descrizione dell’oggetto sociale (Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2023, n. 7947).

Inoltre, nel comunicato, l’ANAC fa “presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati”. In tal modo, l’Autorità sembrerebbe limitare la portata del comunicato stesso alle procedure regolate dal nuovo codice dei contratti.

  1. Partecipazione a più consorzi stabili

In attesa del nuovo regolamento sulla qualificazione, l’ANAC ribadisce l’interpretazione già espressa in ragione del previgente d.lgs. 163/2006, confermando – in linea con la posizione dell’ANCE – l’impossibilità di partecipare simultaneamente a più consorzi stabili.

Secondo l’Anac, infatti, diversamente si vanificherebbe lo scopo di creare una struttura stabile e verrebbe meno la reale disponibilità delle risorse che possono essere utilizzate, con grave pregiudizio per l’effettiva capacità esecutiva del Consorzio.

  1. Titoli del direttore tecnico

Secondo l’ANAC, si applica esclusivamente ai contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023, la nuova disciplina sui requisiti del Direttore Tecnico.

Si ricorda in proposito, che il nuovo codice non ha infatti riproposto la norma dell’abrogato art. 84, comma 12-bis, del d.lgs. 50/2016, che consentiva ai soggetti che svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici alla data di entrata in vigore di quest’ultimo e che possedevano un’esperienza di almeno cinque anni alla medesima data di continuare a ricoprire tali funzioni e di evitare l’iscrizione all’albo professionale degli architetti, come richiesto dalla vigente normativa (v. art. 11 dell’allegato II.18 al codice, che invero fa comunque salvi coloro che sono stati nominati nella stessa impresa prima del 2000).

Pertanto, proprio in ragione del salto di disciplina, l’ANAC ha precisato che le disposizioni del nuovo codice si applicano solo ai contratti sottoscritti il 1° luglio 2023, per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo.

Pertanto, la nuova disciplina non si applica alla verifica triennale o alle variazioni minime delle attestazioni, che seguono le disposizioni del DPR 207/2010, quando applicato inizialmente per il rilascio dell’attestato.

La novità riguarda anche i soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico per imprese con qualifiche in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dell’allegato II.12 al nuovo codice, devono essere in possesso di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra.

Per ulteriori informazioni e dettagli, rivolgersi in Associazione

Igino Carulli

Igino Carulli