Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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No all’IMU sugli edifici collabenti- Le precisazioni del MEF

Con la  Risoluzione 16 novembre 2023, n. 4, disponibile in Acen, il Dipartimento delle Finanze del MEF, in risposta ad un interpello si è espresso in senso negativo sull’IMU sugli edifici collabenti, accatastati nella categoria F2: l’imposta non è dovuta né come fabbricato, perché questi immobili sono iscritti in catasto senza rendita, né come area edificabile, visto che restano comunque individuabili come “fabbricati”.

Sulla questione, il MEF risponde precisando, innanzitutto, che i fabbricati collabenti, che si caratterizzano per essere immobili con un notevole livello di degrado, sono presenti nel Catasto Edilizio Urbano (nella citata categoria catastale F/2), solo ai fini della loro esatta individuazione come cespiti in funzione dei trasferimenti immobiliari, ma sono privi di autonomia funzionale e di capacità reddituale temporalmente rilevante.

Ciò premesso, la R.M. 4/DF/2023 ricorda che ai fini IMU sono imponibili le unità immobiliari iscritte in catasto «con attribuzione di rendita catastale» (art.1, co. 741, lett.a, della legge 160/2019).

In base a questa ricostruzione, il MEF chiarisce che i fabbricati collabenti sono esclusi dall’IMU:

– sia come “fabbricati”, tenuto conto che sono iscritti in catasto come privi di rendita, e non rintegrano il presupposto di imponibilità richiesto dalla relativa disciplina (la rendita catastale è infatti indice di capacità contributiva dell’immobile ai fini dell’imposta – cfr. art.53 Cost.);

– sia come “aree fabbricabili”. Infatti, gli immobili collabenti restano comunque dei “fabbricati”. Per questi, l’esclusione dall’IMU opera fino all’eventuale demolizione, che restituisce autonomia all’area fabbricabile sottostante e la rende nuovamente imponibile ad IMU (cfr. Sentenza Cass., Sez. 5, n. 8620/2019).

Igino Carulli

Igino Carulli