Licenziamento senza reintegra – Sufficiente il risarcimento

Due recenti sentenze della Corte Costituzionale intervengono sulla disciplina del Jobs Act (D.lgs n.23/2015) in tema di licenziamento ed obbligo di reintegra. Le sentenze n.128 e 129 del 2024 sanciscono due principi relativi all’obbligo di repechage ed al licenziamento disciplinare illegittimo.

La prima sentenza riguarda i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ma nel concreto riconducibili a motivi disciplinari. Se il fatto in contestazione con sussiste, il lavoratore, in questo caso di specie, ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro. In pratica, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il Jobs Act nella parte in cui non prevede che la reintegra si applichi al caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei casi in cui venga dimostrata l’insussistenza del fatto indicato come motivo oggettivo (di natura disciplinare) dal datore di lavoro. La seconda sentenza riguarda sempre i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo ma nella fattispecie in cui la violazione che lo rende nullo è il mancato tentativo diricollocare il lavoratore (il cd obbligo di repechage). Laddove venga comprovata la violazione dell’obbligo di repechage, scatta soltanto una tutela di tipo indennitario ma è esclusa la reintegra del lavoratore licenziato. In quest’ipotesi il licenziamento è illegittimo ma si prevede solo un risarcimento economico fino ad un massimo di 36 mensilità.