Ticket di licenziamento – Condizioni per esonero nel settore edile

Il ticket di licenziamento è stato introdotto dalla legge n.92/2012. Pertanto, dal 1°gennaio 2013 il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo aggiuntivo rapportato all’anzianità aziendale e per un massimo di 36 mesi nei casi di interruzione del rapporto di lavoro tempo indeterminato e per causali diverse dalle dimissioni volontarie.

Il contributo, essendo legato al trattamento di disoccupazione, viene adeguato annualmente ai dati sull’inflazione. Per il 2024, lo ricordiamo, il ticket di licenziamento è pari ad euro 635,67 annui per un importo massimo di € 1.907,01 (tre anni).

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato le aziende non sono tenute al versamento del ticket ma vi è soltanto il versamento del contributo addizionale del 1,40% per il finanziamento della Naspi. I rapporti a tempo determinato sono però compresi ai fini del computo dell’anzianità aziendale laddove convertiti in rapporti a tempo indeterminato. Nei licenziamenti collettivi è previstala la stessa misura del ticket dei licenziamenti individuali se vi è accordo sindacale, in caso di mancato accordo viene invece triplicato. Ipotesi di interruzione involontaria del rapporto di lavoro sono le dimissioni per giusta causa che la recente giurisprudenza ritiene le stesse non riconducibili al libero arbitrio del lavoratore.

Nel nostro settore il ticket non è dovuto nel caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per completamento attività e chiusura di cantiere. L’INPS potrebbe sempre richiedere al datore di lavoro documentazione comprovante tale ipotesi per cui è sempre necessario che vi sia: lettera di assunzione con indicazione del cantiere in cui si opera, lettera di licenziamento con la motivazione della risoluzione del rapporto (es. fine cantiere o completamento dei lavori). Potrebbe essere richiesta anche altra documentazione che comprovi l’effettiva conclusione del lavoro nel cantiere come il verbale di consegna, il collaudo, ecc.. Quando le fattispecie su elencate operano nell’ambito di una procedura di licenziamenti collettivi (ex art.24 L.n.223/91) il ticket di licenziamento sarà dovuto in quanto considerati alla stregua di licenziamenti individuali plurimi. Il ticket ha, per l’INPS “valenza contributiva” per cui il mancato versamento viene sanzionato configurandosi una violazione in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.