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Interpello n. 1/2024 del Ministero del Lavoro – sorveglianza sanitaria a seguito di assenza per motivi di salute che sia superiore a 60 giorni

Alla Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro è stato richiesto di chiarire se un soggetto, anche se non esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT) debba essere sottoposto a visita dopo un’assenza per malattia di oltre 60 giorni (art. 41, D. lgs. N.81/2008).

La commissione, al riguardo, si è pronunciata ritenendo che i soli lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui al su citato art. 41 del D.lgs. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

Igino Carulli

Igino Carulli