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Legge Conversione Mille-Proroghe e Opere Pubbliche

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione con modifiche del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. Decreto Milleproroghe.

Articolo 8 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  • Proroga delle procedure semplificate per gli appalti PNRR

Per quanto di stretto interesse, l’articolo 8, comma 5, del decreto dispone la proroga al 30 giugno 2024 di numerose misure sulle opere del PNRR, di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto c.d. “PNRR3”, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, (cfr. NEWS ID N. 227818 DEL 28 febbraio 2023).

In particolare, fino al 30 giugno 2024, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni del Dl n. 76/2020, di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Si tratta delle previsioni relative alle procedure sotto e sopra soglia (che, tra l’altro, prevedono termini massimi per l’espletamento delle gare e responsabilità erariale del Rup in caso di sforamento degli stessi) – con esclusione dei poteri derogatori del comma 4 dell’articolo 2 – alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all’articolo 8 (ad esempio, consegna in via d’urgenza e applicazione dei termini d’urgenza).  Agli stessi interventi si applicano, altresì, le disposizioni del decreto “sblocca-cantieri” (n. 32/2019), che prevedono la sospensione del divieto di appalto integrato e dell’albo ANAC dei commissari e l’applicazione anche ai settori ordinari dell’inversione procedimentale.

  • Proroga della previsione in tema di responsabilità erariale

Con il nuovo comma 5-bis (introdotto in sede di conversione in legge del decreto), si dispone la prorogafino al 31 dicembre 2024, dell’importante previsione di cui all’articolo 21 del decreto “Semplificazioni”, n. 76 del 2020, precedentemente prevista fino al 30 giugno 2024, che limita la responsabilità erariale dei dipendenti pubblici ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo.

La previsione è volta a superare la c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici, restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive dei pubblici funzionari, con il condivisibile obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare, sanzionabile solo sotto il profilo del dolo.

La proroga, recepita anche in accoglimento di una proposta dell’ANCE, appare quantomai opportuna, laddove la scadenza della previsione avrebbe rischiato di bloccare nuovamente l’azione delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica, per gli operatori, l’avvio delle procedure amministrative.

 L’obiettivo è, dunque, quello di incentivare la politica del “fare” e porre fine alla “burocrazia difensiva”.

  • Proroga di disposizioni relative agli operatori economici in aree di crisi industriale

Al comma 7 del medesimo articolo 8 (già presente nel testo del decreto legge entrato in Parlamento) si prevede, inoltre, per gli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, la proroga al proroga al 30 giugno 2024 del termine di cui all’art. 10, c. 8, del DL 198/2022, che a sua volta consente l’applicazione dell’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali).

 Articolo 9 – Proroga di termini in materi e di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Con il comma 3 dell’articolo 9 si consente alla Regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, di continuare ad operare fino al 31 dicembre 2024 in qualità di stazione appaltante con i poteri di deroga cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 32/2019 (si tratta dei poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto), al fine di ultimare le opere, finanziate dal Ministero a valere sui fondi stanziati dall’articolo 48, comma 5, del decreto legge n. 34/2020, e in corso di realizzazione nell’ambito del Tecnopolo di Bologna, volte al potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali.

Tali opere sono finalizzate a sostenere la candidatura dell’Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l’Università delle Nazioni Unite, per il cui stabilimento a Bologna il negoziato è oramai prossimo alla conclusione.

Igino Carulli

Igino Carulli