Si precisa che i provvedimenti emanati in materia fiscale (Decreto del MEF 24 febbraio 2020 e del Decreto Legge 9/2020) riguardano, al momento, solo i comuni elencati nell’ Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.
Il Decreto MEF 24 febbraio 2020, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, ha decretato, per le persone e per le imprese residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale in alcuni Comuni della Lombardia a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini e del Veneto (a)Vo’)
la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, compresi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento e da 23 accertamenti esecutivi in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. È sospeso, altresì, il versamento delle ritenute alla fonte. Gli adempimenti e i versamenti sospesi, dovranno essere versati in unica soluzione entro il mese di aprile.
Con il successivo DL 9/2020I sono state poi estese la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del MEF 24 febbraio 2020 anche agli adempimenti tributari e ai versamenti verso le PA effettuati o a carico di professionisti, consulenti, centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della zona rossa, anche per conto di clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi in cui i soci residenti nelle zone sopradette rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
Con il medesimo DL9/2020 inoltre sono stati sospesi, per le persone fisiche e le imprese, residenti e operanti alla data del 21 febbraio nei suddetti comuni della cd. Zona rossa, i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 21 febbraio al 30 aprile relativi a:
Questi versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020