Con un comunicato del 27 aprile 2022, il Ministero del Lavoro ha reso nota l’adozione del D.M. n. 67 del 31 marzo 2022 recante modifiche al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 ed avente a oggetto la definizione delle causali di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
Il D.M. n. 67/2022, in considerazione delle criticità venutesi a determinare nel sistema produttivo anche per effetto della contingente situazione internazionale (crisi in Ucraina), integra la disciplina relativa a due delle suddette causali.
In primo luogo, l’art. 1 del D.M. n. 67/2022 aggiunge il nuovo comma 3-bis all’art. 3 del D.M. n. 95442/2016, che disciplina la fattispecie “Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”.
Il predetto comma 3-bis dispone che, per l’anno 2022, rientra nella fattispecie “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina (dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022).
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 3 del D.M. n. 95442/2016, come integrato dal suddetto art. 1 del D.M. n. 67/2022 (grassetto aggiunto):
Articolo 3. Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato
3-bis. Per l’anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.
Inoltre, l’art. 2 del D.M. n. 67/2022 va a integrare, senza limitazioni temporali, l’art. 5 del D.M. n. 95442/2016, che disciplina la fattispecie “Mancanza di materie prime o componenti”.
Viene aggiunto, in primo luogo, il comma 1-bis, il quale dispone che la predetta fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.
In secondo luogo, il comma 2 viene integrato prevedendo che, nei casi di cui sopra, la relazione tecnica (che va sempre allegata all’istanza di CIGO) documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.
Di seguito il testo dell’art. 5 del D.M. n. 95442/2016, come integrato dal suddetto art. 2 del D.M. n. 67/2022 (grassetto aggiunto):
Art. 5. Mancanza di materie prime o componenti
1-bis. La fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» di cui al comma 1 sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.
Come previsto in calce al testo del D.M., lo stesso, una volta ottenuti il visto e la registrazione della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Sarà nostra cura di comunicare le istruzioni operative che saranno eventualmente fornite in proposito dall’INPS.