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AdE su divieto di sconto in fattura e cessione del credito

Con la Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, disponibile presso in Acen, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte dal D.L. 11/2023, cd. Decreto Cessioni, con il quale, di fatto, a partire dallo scorso 17 febbraio 2023, è stato imposto il divieto di sconto in fattura e cessione del credito.

Nel documento l’Ade si i sofferma, tra l’altro, sulle due nuove possibilità di remissione in bonis:

­ quella per l’invio prima dell’avvio dei lavori della asseverazione di efficacia degli interventi di rischio sismico;

­ quella per l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito, nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato (banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).

Sul punto l’Agenzia ricorda che questa seconda ipotesi di remissione in bonis riguarda soltanto i crediti ceduti a soggetti qualificati e relativi a spese sostenute nel 2022, o le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le cui Comunicazioni di opzione non sono state effettuate entro il 31 marzo 2023 per mancanza, a tale data, della conclusione del contratto di cessione dei crediti.

Dopo aver ricordato che per accedere alla remissione in bonis occorre, tra l’altro, versare una sanzione di 250,00 euro, precisa che tale somma è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. Quindi il contribuente deve pagare 250, 00 euro per ciascuna comunicazione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023.

Igino Carulli

Igino Carulli