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Ammesso il superbonus per le a/1 limitatamente alle parti comuni

I possessori/detentori di unità immobiliari “di lusso”, nella categoria catastale A/1, poste all’interno di un condominio possono usufruire dei Superbonus al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ disponibili sul proprio sito internet.

In particolare, come sostenuto dall’ANCE, l’Amministrazione finanziaria ammette per la prima volta l’applicabilità del Superbonus al 110% in favore dei soggetti proprietari o detentori, nell’edificio in condominio, di abitazioni “di lusso”, accatastate nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in relazione alle spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni condominiali.

Viene, così, esteso l’ambito applicativo del beneficio, che altrimenti avrebbe rischiato di compromettere l’applicabilità dei bonus potenziati al 110% per l’intero condominio, in contrasto con l’obiettivo sotteso all’introduzione dei Superbonus di implementare un ampio e reale processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

In conformità con la disposizione di legge viene, invece, confermato che i proprietari o detentori dei medesimi immobili “di lusso” (A/1, A/8 ed A/9, non aperti al pubblico), non possono fruire dei Superbonus per i cd. interventi “trainati” realizzati sulle singole unità.

Igino Carulli

Igino Carulli