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Ammortizzatori sociali COVID – Messaggio INPS n. 3729/20

L’Inps, con il messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, fornisce indicazioni in merito alla proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle istanze di CIGO/CIGD/ASO e dei dati per il pagamento diretto.

Si ricorda che tale proroga, disposta dal D.L. n. 125/20, riguarda i termini precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020 dall’art. 1 commi 9 e 10 del D.L. n. 104/20.

L’INPS conferma che le istanze di CIGO/CIGD/ASO e i dati utili per il pagamento diretto inviati dalle aziende oltre le suddette scadenze saranno considerate utilmente trasmesse, purché presentate entro il 31 ottobre 2020.

Inoltre, in considerazione del susseguirsi di disposizioni che hanno modificato nel tempo i termini decadenziali di cui trattasi, l’Istituto fornisce un prospetto riepilogativo delle scadenze che sono state prorogate al 31 ottobre 2020, nonché delle scadenze a regime. Con l’occasione, l’INPS precisa che, per quanto riguarda i termini di decadenza relativi alla trasmissione dei dati per il pagamento diretto, deve ritenersi valida, quale data di notifica, quella di invio della PEC relativa all’autorizzazione. Pertanto, devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate ad aziende e consulenti dalle strutture territoriali dell’Istituto anteriormente alla pubblicazione del messaggio qui in esame.

L’Istituto fornisce, altresì, precisazioni sull’invio delle domande relative al secondo periodo di 9 settimane di CIGO/CIGD/ASO, già oggetto del precedente messaggio n. 3525/20.

La precisazione si riferisce alla disposizione del D.L. n. 104/20 secondo cui le ulteriori 9 settimane (delle 18 complessive) “sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato” (art. 1 comma 2).

In proposito, l’Istituto segnala che la trasmissione delle domande relative alle predette ulteriori 9 settimane (che riguardano, in via generale, periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020) è già possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione relativa alle prime 9 settimane da parte delle strutture territoriali dell’INPS medesimo. Il rispetto di quest’ultimo requisito sarà, infatti, verificato dall’Istituto in sede di istruttoria delle domande.

Messaggio

Allegato 1

Igino Carulli

Igino Carulli