Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022, l’INPS ha illustrato le modifiche riguardanti gli aspetti di natura contributiva apportate dalla legge di bilancio in materia di ammortizzatori sociali.
L’istituto di Previdenza fornisce altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del versamento della contribuzione corrente e della regolarizzazione dei periodi pregressi (messaggio n. 37/2022;
Le predette istruzioni operative sono state, peraltro, parzialmente modificate con il successivo messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022, che ha sostituito, nel paragrafo 11 della predetta circolare, i punti 11.1 (Periodi correnti) e 11.2 (Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022).
Si illustra di seguito quanto di interesse per le imprese:
Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
Si ricorda che il campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO) è rimasto invariato.
In particolare, il suddetto campo di operatività è individuato dall’art. 10 del d. lgs. n. 148/2015, che ricomprende, alla lett. m) del comma 1, le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini. Sono rimasti invariati anche gli obblighi di contribuzione (ordinaria e addizionale).
Si ricordano di seguito le aliquote del contributo ordinario, fissate dall’art. 13 del citato d. lgs.:
L’Inps precisa che, in considerazione dell’ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali, disposto dalla legge di bilancio (come ricordato nel prosieguo della presente nota), le suddette aliquote contributive si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia. L’Istituto segnala che le procedure operative sono state aggiornate di conseguenza.
Il contributo addizionale per le integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)
Resta invariato il contributo addizionale a carico del datore di lavoro per CIGO e CIGS alla luce dell’ultima Legge di bilancio.
Ferma restando la riduzione introdotta dalla legge di bilancio con decorrenza dal 1° gennaio 2025, le aliquote del contributo addizionale, dovuto dal datore di lavoro che faccia ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO)
e/o straordinaria (CIGS), sono rimaste invariate:
L’Istituto riepiloga, infine, i casi in cui il contributo addizionale non è dovuto:
La Circolare INPS n.76 del 30.06.2022 ed il Messaggio INPS n.2637 del 01.07.2022 sono disponibili presso l’ufficio relazioni sindacali ed affari sociali