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Ammortizzatori sociali – Novità introdotte dalla legge di bilancio

Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022, l’INPS ha illustrato le modifiche riguardanti gli aspetti di natura contributiva apportate dalla legge di bilancio in materia di ammortizzatori sociali.

L’istituto di Previdenza fornisce altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del versamento della contribuzione corrente e della regolarizzazione dei periodi pregressi (messaggio n. 37/2022;

Le predette istruzioni operative sono state, peraltro, parzialmente modificate con il successivo messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022, che ha sostituito, nel paragrafo 11 della predetta circolare, i punti 11.1 (Periodi correnti) e 11.2 (Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022).

Si illustra di seguito quanto di interesse per le imprese:

Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

Si ricorda che il campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO) è rimasto invariato.

In particolare, il suddetto campo di operatività è individuato dall’art. 10 del d. lgs. n. 148/2015, che ricomprende, alla lett. m) del comma 1, le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini. Sono rimasti invariati anche gli obblighi di contribuzione (ordinaria e addizionale).

Si ricordano di seguito le aliquote del contributo ordinario, fissate dall’art. 13 del citato d. lgs.:

  • 4,70% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
  • 1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2,00% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti.

L’Inps precisa che, in considerazione dell’ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali, disposto dalla legge di bilancio (come ricordato nel prosieguo della presente nota), le suddette aliquote contributive si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia. L’Istituto segnala che le procedure operative sono state aggiornate di conseguenza.

Il contributo addizionale per le integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)

Resta invariato il contributo addizionale a carico del datore di lavoro per CIGO e CIGS alla luce dell’ultima Legge di bilancio.

Ferma restando la riduzione introdotta dalla legge di bilancio con decorrenza dal 1° gennaio 2025, le aliquote del contributo addizionale, dovuto dal datore di lavoro che faccia ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO)

e/o straordinaria (CIGS), sono rimaste invariate:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il suddetto limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite di 104 settimane, in un quinquennio mobile.

L’Istituto riepiloga, infine, i casi in cui il contributo addizionale non è dovuto:

  • per i trattamenti di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo);
  • dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
  • dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art. 7 co. 10-ter del DL n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993;
  • dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS per le causali previste dal d. lgs. n. 148/2015.

La Circolare INPS n.76 del 30.06.2022 ed il Messaggio INPS n.2637 del 01.07.2022 sono disponibili presso l’ufficio relazioni sindacali ed affari sociali

Igino Carulli

Igino Carulli