Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Apertura di finestre in zone sottoposte a vincolo paesaggistico

L’apertura di finestre e luci su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico in difformità dal permesso di costruire costituisce variazione essenziale penalmente rilevante.

La Corte ha affermato che nel caso in cui si tratti di un immobile sottoposto a vincolo paesistico e ambientale, la realizzazione di finestre e luci sui prospetti dello stesso in difformità dal permesso di costruire costituisce variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

Di conseguenza tale intervento è punito ai sensi dell’art. 44, del medesimo D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c) che prevede sanzioni penali per il caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli