Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9452 del 2 novembre 2023, ha stabilito un importante principio in tema di ricorso all’in-house providing, secondo il quale la valutazione della congruità economica deve essere effettuata attraverso un raffronto completo e attualizzato non solo dei servizi offerti dalla società in-house e di quelli offerti dal competitor, ma anche dei relativi prezzi, in modo da spiegare in modo esauriente se nel rapporto qualità/prezzo lo strumento dell’internalizzazione sia realmente conveniente sul piano economico.
La vicenda riguarda un’università, la quale, alla scadenza di un contratto di fornitura di servizi tecnologi, affidato all’esito di una procedura a evidenza pubblica a un operatore economico, dispone l’affidamento diretto degli stessi servizi al consorzio interuniversitario, il cui scopo statutario è la realizzazione di servizi informatici innovativi per i consorziati. Il Tar Calabria, su ricorso proposto dall’operatore economico uscente, ha annullato la delibera di affidamento diretto del servizio, annullamento poi confermato dal Consiglio di Stato.
La sentenza, in esame, oltre a fare chiarezza definitiva circa la sussistenza del controllo analogo congiunto da parte dei consorziati nei confronti del consorzio, evidenzia che l’amministrazione deve muoversi con particolare attenzione, da un punto di vista giuridico amministrativo, ogni qualvolta valuti di effettuare un affidamento diretto a un organismo in-house.
Infatti, l’attività istruttoria ha messo in evidenza come l’ateneo non abbia ravvisato la necessità di istituire un fondamentale confronto anche economico con analoghi servizi offerti da altri operatori, laddove rinvenibili sul mercato, prima di giungere in modo aprioristico e apodittico alla necessitata che la soluzione dell’in-house.
Altrimenti, in assenza del confronto, si finirebbe per legittimare l’affidamento in–house anche a prezzi superiori a quelli di mercato con possibili conseguenze in ambito eurounitario.
Inoltre, i giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato la costante giurisprudenza (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 6 maggio 2022, n. 3562), che, nel ribadire l’onere motivazionale “rafforzato” allorché la pubblica amministrazione ricorra alla strada dell’internalizzazione con lo strumento dell’in house providing, è stata sempre univoca nel richiedere:
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