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Appalti Pubblici: Consiglio di Stato e motivazione e affidamenti in house

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9452 del 2 novembre 2023, ha stabilito un importante principio in tema di ricorso all’in-house providing, secondo il quale la valutazione della congruità economica deve essere effettuata attraverso un raffronto completo e attualizzato non solo dei servizi offerti dalla società in-house e di quelli offerti dal competitor, ma anche dei relativi prezzi, in modo da spiegare in modo esauriente se nel rapporto qualità/prezzo lo strumento dell’internalizzazione sia realmente conveniente sul piano economico.

 

La vicenda riguarda un’università, la quale, alla scadenza di un contratto di fornitura di servizi tecnologi, affidato all’esito di una procedura a evidenza pubblica a un operatore economico, dispone l’affidamento diretto degli stessi servizi al consorzio interuniversitario, il cui scopo statutario è la realizzazione di servizi informatici innovativi per i consorziati. Il Tar Calabria, su ricorso proposto dall’operatore economico uscente, ha annullato la delibera di affidamento diretto del servizio, annullamento poi confermato dal Consiglio di Stato.

La sentenza, in esame, oltre a fare chiarezza definitiva circa la sussistenza del controllo analogo congiunto da parte dei consorziati nei confronti del consorzio, evidenzia che l’amministrazione deve muoversi con particolare attenzione, da un punto di vista giuridico amministrativo, ogni qualvolta valuti di effettuare un affidamento diretto a un organismo in-house.

Infatti, l’attività istruttoria ha messo in evidenza come l’ateneo non abbia ravvisato la necessità di istituire un fondamentale confronto anche economico con analoghi servizi offerti da altri operatori, laddove rinvenibili sul mercato, prima di giungere in modo aprioristico e apodittico alla necessitata che la soluzione dell’in-house.

Altrimenti, in assenza del confronto, si finirebbe per legittimare l’affidamento inhouse anche a prezzi superiori a quelli di mercato con possibili conseguenze in ambito eurounitario.

Inoltre, i giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato la costante giurisprudenza (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 6 maggio 2022, n. 3562), che, nel ribadire l’onere motivazionale “rafforzato” allorché la pubblica amministrazione ricorra alla strada dell’internalizzazione con lo strumento dell’in house providing, è stata sempre univoca nel richiedere:

  • per un verso, una valutazione di convenienza della scelta di internalizzazioneche tenga conto di tutti i parametri individuati dall’art. 192, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016 (qui applicabile ratione temporis), di modo che ciascuno di essi deve sussistere per supportare l’affidamento in house, compreso quello di economicità della gestione, poiché è imposto all’amministrazione di dare conto, “attraverso una valutazione complessa ed articolata, quali elementi fondanti la decisione di ricorrere all’in house providing, di una serie di parametri afferenti alla qualità del servizio (quali i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta in termini di “universalità e socialità” del servizio nonché di “efficienza” e di “qualità” del servizio, oltreché di “ottimale impiego delle risorse pubbliche”), esulanti dall’economicità del medesimo in senso stretto, ma che, una volta esternati, concorrono a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di affidamento, nel loro complesso e non in via autonoma e separata l’uno dall’altro”;
  • per altro verso, il giudizio di convenienza economica, riferito all’offerta, così come in concreto formulata dalla società partecipata, con specifico riferimento all’affidamento di che trattasi, soprattutto laddove si osserva che “deve dubitarsi che il profilo della economicità della scelta di internalizzazione costituisca solo un tassello della valutazione complessiva di convenienza di tale opzione organizzativa, la cui contestazione, pur se per ipotesi fondata, lascerebbe intatto il suo supporto giustificativo, affidato con carattere di asserita autosufficienza agli altri parametri presi in considerazione dalla predetta disposizione: infatti, anche laddove si ritenga che i suddetti parametri abbiano carattere equiordinato, assumendo pari dignità nell’ambito del percorso motivazionale atto a giustificare la soluzione organizzativa de qua, deve ritenersi che ciascuno di essi debba parimenti sussistere al fine di legittimarne l’adozione, con la conseguenza, processualmente rilevante, che, accertata l’inesistenza(o errata valutazione) di uno di essi, con particolare riguardo a quello inerente alla economicità della gestione in housedebba automaticamente cadere la scelta complessiva.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli