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Appalti pubblici e Prezzo più basso

Il Tar Piemonte ritiene che, in un affidamento con procedura negoziata sotto-soglia, si applichi l’esclusione automatica delle offerte anomale, pur se non espressamente richiamata.

Con Sentenza n. 736 del 17 novembre 2020, la prima sezione del Tar Piemonte, con riferimento ad un affidamento con procedura negoziata sotto-soglia, bandita ai sensi dell’art. 1 del DL  c.d. “Semplificazioni” ha ritenuto  che si debba applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale pur se la stessa non sia espressamente richiamata nella lettera d’invito.

Inoltre, la sentenza ha precisato chela prevista applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove prevista per importi sotto la soglia comunitaria, non contrasta con i principi euronitari, a meno che non sussista un interesse transfrontaliero.

IL CASO

In particolare, la ricorrente impugnava una procedura negoziata MEPA, d’importo pari a circa 180.000 €, lamentando che la stessa fosse stata aggiudicata con esclusione automatica delle offerte anomale, pur se tale condizione non compariva nella lettera di invito. Lettera, oltretutto, che, a causa delle frequenti modifiche del quadro normativo, non sembrava far chiaramente riferimento alla disciplina derogatoria prevista dal Decreto “Semplificazioni”.

Inoltre, la ricorrente, riteneva altresì che la nuova disciplina presentasse  profili di criticità rispetto alla disciplina eurounitaria ed in particolare all’articolo 69 delle direttive, che,  per l’appunto, non prevede necessariamente l’effettuazione della verifica dell’anomalia dell’offerta.

LA RISPOSTA DEL TAR PIEMONTE

Al riguardo, il Tar Piemonte, ha rigettato  entrambe le censure sollevate.

In merito all’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, il TAR ha ricordato che  il comma 3, ultimo capoverso, dell’ articolo 1  del decreto “semplificazioni” specifica che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Pertanto, laddove, come nel caso di specie, si verifichino tali condizioni, trova applicazione la norma di legge anche nel silenzio del bando di gara, in funzione eterointegrativa della lex specialis di gara.

Inoltre ha ribadito che, anche laddove la lettera di invito presenti di refusi e/o inesattezze, queste non rilevano se, dall’analisi della documentazione nel complesso, si possa in ogni caso evincere con chiarezza la disciplina che la stazione appaltante intende applicare nel caso di specie.

Quanto alla supposta incompatibilità con la normativa UE, la sentenza osserva che l’articolo 69 della direttiva 2014/24/UE non trova diretta applicazione nel caso concreto, trattandosi di affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

Né, d’altro canto, nel caso di specie, si evincono condizioni tali da rendere la gara in oggetto di interesse transfrontaliero, condizione, che secondo la giurisprudenza comunitaria, renderebbe applicabile la disciplina prevista dalla direttiva comunitaria.

Infine, a supportare la  piena compatibilità con la normativa UE, i Tar sottolinea la natura eccezionale e transitoria della normativa in esame, essendo espressamente previsto come termine di scadenza, la data del 31 dicembre 2021.

E’ poi  possibile richiamare, in quanto di interesse,  alcune considerazioni effettuate, obiter dictum, dal Tar Piemonte.

In primo luogo, si afferma che  la disciplina del sottosoglia introdotta da DL “semplificazioni” non è correlata nel testo di legge alle gare strettamente connesse alla crisi sanitaria, ma più genericamente all’emergenza economica indotta dall’emergenza sanitaria, quindi senza necessità che si debba individuare, di volta in volta, un ambito oggettivo di applicazione.

In secondo luogo,  si evidenzia  che lo strumento dell’esclusione automatica sotto-soglia risulta pienamente coerente con l’obiettivo di semplificare e velocizzare l’andamento delle gare, mentre, al contrario,  non sembra funzionale con tale obiettivo  “il continuo e disallineato  mutare della disciplina, con reiterata modifica dei valori di riferimento e delle tipologie di procedura, che inevitabilmente ingenera come più immediato effetto il disorientamento tanto delle stazioni appaltanti che degli operatori”.

Il testo della sentenza è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli