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Assunzione di donne- esonero contributivo

Con la Circolare n.32 del 22 febbraio 2021, l’INPS fornisce i primi chiarimenti per poter beneficiare dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne (Legge di Bilancio 2021 – L.n.178/2020, art.1, co.16-19).

Per l’assunzione di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo d’importo di euro 6.000/anno; è subordinato, però, al requisito dell’incremento occupazionale netto che si calcola sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e la media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Chiarisce, inoltre, l’INPS che si tratta di “lavoratrici svantaggiate” cioè:

  1. donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  1. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24

I rapporti di lavoro possono essere determinato (incentivo spetta per 12 mesi) ; a tempo indeterminato (incentivo spetta per 18 mesi); trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (incentivo per complessivi 18 mesi dalla data di assunzione).

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di part-time.

Igino Carulli

Igino Carulli