Con la Circolare n.32 del 22 febbraio 2021, l’INPS fornisce i primi chiarimenti per poter beneficiare dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne (Legge di Bilancio 2021 – L.n.178/2020, art.1, co.16-19).
Per l’assunzione di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo d’importo di euro 6.000/anno; è subordinato, però, al requisito dell’incremento occupazionale netto che si calcola sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e la media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Chiarisce, inoltre, l’INPS che si tratta di “lavoratrici svantaggiate” cioè:
I rapporti di lavoro possono essere determinato (incentivo spetta per 12 mesi) ; a tempo indeterminato (incentivo spetta per 18 mesi); trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (incentivo per complessivi 18 mesi dalla data di assunzione).
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di part-time.