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Autorizzazione paesaggistica: annullamento per difetto di motivazione

L’autorizzazione paesaggistica può essere legittimamente annullata per qualsiasi vizio di legittimità, ivi compresa l’assenza di una adeguata motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 02/10/2020, n. 5772, ha confermato tale decisione sulla base del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’autorizzazione paesaggistica può essere legittimamente annullata dall’organo statale periferico per qualsiasi vizio di legittimità, ivi compresa l’assenza, nel provvedimento di base, di una corretta indicazione delle ragioni sottese alla positiva valutazione, quanto a compatibilità paesaggistica, dell’intervento progettato.

L’atto di annullamento in tale ipotesi può invece legittimamente limitarsi a constatare il difetto di motivazione dell’autorizzazione, senza addentrarsi in valutazioni di merito.

Di conseguenza doveva ritenersi corretto l’operato della Soprintendenza che aveva svolto la dovuta verifica di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ne aveva valutato le caratteristiche costruttive con riferimento sia alle dimensioni del manufatto preesistente, oggettivamente non indifferenti sviluppandosi lo stesso su tre piani, sia al contesto ambientale, non potendosi trascurare, sotto questo profilo, la sua ubicazione in un sito prospiciente il litorale.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli