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Autorizzazione Paesaggistica: conseguenze del silenzio della Soprintendenza

Secondo il TAR Campania è illegittima la richiesta di integrazione dei documenti della Soprintendenza dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 146, D. Leg.vo 42/2004 e l’avvenuto rilascio da parte del Comune dell’autorizzazione paesaggistica.

Con riferimento all’autorizzazione paesaggistica semplificata, il TAR ha precisato che – a differenza della ordinaria autorizzazione paesaggistica – l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso è stabilita espressamente dall’art. 11, comma 9, D.P.R. 31/2017, ove è testualmente previsto che in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente nei tempi previsti dal comma 5 dello stesso articolo, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e l’Amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli