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Bonus carburante – Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Il DL n.21/2022, convertito con modificazioni dalla L. n.51/2022, ha previsto per il periodo di imposta 2022 la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti buoni carburante, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro per ciascun lavoratore.

Con la circolare n. 27/E dello scorso 14 luglio,  l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni per la corretta applicazione della misura, nata con la finalità di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento dei prezzi dei carburanti.

Viene chiarito che:

– i buoni in oggetto possono essere corrisposti anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;

– il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempre che l’erogazione sia comunque riconducibile al rapporto di lavoro;

– nel beneficio rientrano oltre ai rifornimenti di carburante (benzina, gasolio, GPL e metano) anche ricariche di veicoli elettrici;

– il bonus carburante di 200 euro rappresenta un’agevolazione aggiuntiva rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51, comma 3, del TUIR (valore di beni ceduti e servizi prestati non superiori nel periodo d’imposta ad euro 258,23);

– l’esenzione di cui all’art. 2 del DL 21/2022 trova applicazione per i buoni o titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e comunque entro il 12 gennaio 2023 (c.d. principio di cassa allargato), indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

Igino Carulli

Igino Carulli