Se il cappotto termico restringe i balconi non c’è lesione della proprietà privata perché si ritiene prevalente l’interesse della collettività condominiale a realizzare un intervento finalizzato al risparmio energetico e quindi meritevole di maggior tutela. Lo afferma in un’ordinanza il Tribunale di Milano.
La realizzazione dei cappotti termici in condominio può dar luogo a qualche problema laddove comporti una diminuzione della superficie calpestabile sui balconi di proprietà privata.
La questione è se la decisione dell’assemblea, presa con le prescritte maggioranze (che per il Superbonus 110% sono peraltro “semplificate”) possa costringere i condomini a subire il restringimento del proprio balcone.
In linea generale il principio di diritto, ampiamente validato dalla giurisprudenza, è che l’assemblea condominiale non possa disporre anche per quanto concerne beni appartenenti esclusivamente ai singoli condomini.
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