Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

Caro Materiali: Misura per il 1° semestre 2022

Come anticipato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie Generale n. 50 del 1° marzo)  il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, il cui art. 25 (rubricato “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) che ha introdotto uno speciale regime compensativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel primo semestre del 2022.

Di seguito, i dettagli del provvedimento.

Si tratta di un meccanismo che ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto dall’art. 1-septies del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”, convertito nella l. n. 106/2021) per il 2021, dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno appena trascorso e, in seguito, esteso dalla Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398) anche al secondo semestre del 2021.

Ciò premesso, si riportano i principali contenuti della disposizione, con riserva di ulteriore approfondimento e valutazione.

 Ambito di applicazione (comma 2)

La nuova disciplina compensativa si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 2 marzo 2022).

A tal fine, per tali contratti, viene previsto che il MIMS dovrà rilevare, con D.M. da adottarsi entro il prossimo 30 settembre p.v., l’elenco dei materiali e le relative variazioni percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre 2022.

Sul punto, una novità rispetto alla disciplina del “Sostegni-bis” dedicata al 2021 è rappresentata dall’espressa previsione secondo cui il Ministero, nell’adottare il decreto di rilevazione, sarà ora tenuto a seguire l’apposita metodologia messa a punto dall’ISTAT. A quest’ultimo riguardo, la norma in commento rinvia direttamente all’art. 29 del recente Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022), in cui è previsto che l’Istituto di Statistica provvede a definire – sentito lo stesso MIMS – la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 4 (ovverosia, entro il prossimo 27 aprile).

 Modalità di erogazione (commi 3 e 4)

I commi 3 e 4 prevedono che la disciplina compensativa in commento trovi applicazione:

  • con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del D.lgs. n. 163/2006, e 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per lo stesso primo semestre 2022.

In merito alle modalità di calcolo, poi, come per la disciplina del 2021, è previsto che le compensazioni siano determinate applicando alle quantità di materiali impiegata nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022 le variazioni – in aumento o in diminuzione – registrate dall’adottando Decreto MIMS.

Allo scopo, anche in tal caso (com’era per la disciplina 2021) è prevista un’alea a carico delle imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni (nel caso cioè di offerte anteriori al 2021).

 Procedimento di compensazione (commi 5 e 6)

Non diversamente dalla disciplina del D.L. n. 73/2021, anche secondo la norma in esame, per richiedere le compensazioni:

  • Per le variazioni di prezzo in aumento, saranno le imprese a dover presentare alla S.A. apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione;
  • Per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla S.A. nel medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’Amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.

Altresì, viene precisato che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’art. 133, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 216, comma 27-ter, del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1-septies, comma 1, del D.L. n. 73/2021.

Risorse utilizzabili (commi 1, 7 e 8)

Le SS.AA. dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

  • il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Nel caso di incapienza di tali fondi, le SS.AA.  – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi già istituto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL n. 73/2021, e regolato dal Decreto MIMS del 30 settembre 2021.

Per le compensazioni del primo semestre 2022, infine, l’accesso al Fondo è consentito sino alla concorrenza di un tetto massimo di 150 milioni di Euro, a seguito dell’apposito incremento previsto dal comma 1 della disposizione in esame.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli