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CIGO per “eventi meteo” – temperature elevate – Messaggio INPS n. 2999/2022

L’Inps riepiloga le principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo” riferita alle temperature elevate.

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale riconoscimento della CIGO, tali istruzioni sono state, in parte, illustrate anche nel comunicato congiunto Inps-Inail del 26 luglio 2022 .

Il datore di lavoro può invocare la causale “eventi meteo” anche nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali le temperature superiori a 35° centigradi (l’Inps richiama la circolare n. 139/20169)

l’Istituto ha precisato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono comportare l’accoglimento della domanda di CIGO, qualora venga in rilievo la valutazione non solo della temperature rilevata dai bollettini meteo, ma anche la temperatura c.d. percepita, che è più elevata di quella reale.

In proposito, l’Inps chiarisce, nel messaggio qui illustrato, che tale situazione si verifica, per esempio, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre in maniera significativa a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del tasso di umidità, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori, è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

 Per il riconoscimento della CIGO, anche quando le temperature siano inferiori a 35° centigradi, rilevano anche il tipo di lavorazione in atto e le modalità con cui la stessa viene svolta. Dalla valutazione di tali aspetti, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Le sedi territoriali dell’Istituto devono riportare le risultanze delle suddette valutazioni nella motivazione del provvedimento adottato.

Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore, che hanno determinato la predetta sospensione o riduzione.

Nel caso in cui l’azienda non abbia fornito i suddetti elementi, la sede territoriale Inps deve attivare, con le consuete modalità, il supplemento istruttorio di cui all’art. 11 co. 2 del D.M. n. 95442/2016.

L’Inps, ricorda, inoltre, che la CIGO può essere riconosciuta in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione o riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione o riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.

Pertanto, anche nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria.

Se il datore di lavoro non ha allegato alla domanda di CIGO l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa potrà essere richiesta dalla sede territoriale Inps attivando, anche in questo caso, il citato supplemento di istruttoria di cui all’art. 11 co. 2 del D.M. n. 95442/2016. Non sarà, invece, necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Il messaggio dell’INPS è disponibile presso l’Area Relazioni Sindacali dell’Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli