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CM 33/E e Dossier esplicativo di Ance – cessione di bonus fiscali

E’ stata pubblicata l’attesa Circolare dell’Agenzia delle Entrate – Circolare n.33/E del 6 ottobre 2022 – sul tema della responsabili solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali e di altri temi di rilievo per i bonus, disponibile presso gli uffici associativi unitamente a un Dossier esplicativo di Ance.

La  Circolare n.33/E del 6 ottobre 2022è in linea con le aspettative e le richieste formulate dall’ANCE, finalizzate a sbloccare il mercato dei crediti d’imposta derivanti dai bonus.In particolare, confermando la limitazione della responsabilità del cessionario alle sole ipotesi di  “dolo o colpa grave” definite dettagliatamente nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate afferma che i fornitori che praticano lo sconto e i cessionari dei crediti saranno ritenuti responsabili solidalmente con il beneficiario originario della detrazione solo qualora agiscano con volontà esplicita di commettere la violazione, con “evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari”. In ogni caso, la verifica da parte del cessionario è limitata all’acquisizione della documentazione relativa all’intervento ed all’effettiva esecuzione dei lavori dimostrata dall’asseverazione del tecnico abilitato. Il correntista, poi, che acquista il credito dalla propria Banca non deve effettuare una nuova istruttoria sull’effettiva esistenza dello stesso.

Nonostante i chiarimenti contenuti nella circolare resta da approfondire, al fine di far valere anche per essi la responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave, la questione dei cosiddetti “bonus minori”, vale a dire dei bonus edilizi, diversi dal Superbonus, sorti prima dell’11 novembre 2021, data di estensione, ad opera del cd. Decreto Anti Frodi, degli adempimenti di asseverazioni e visti anche a tali bonus.  Si legge nella circolare che in tal caso – di “bonus minori” – il cessionario beneficia della limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che il cedente-fornitore, acquisisca, “ora per allora”, la predetta documentazione anche in relazione a tali crediti.

In mancanza di una indicazione puntuale circa modi e strumenti di trasmissione di tali adempimenti (asseverazioni e visti di conformità), Vi informo che abbiamo sollecitato la problematica all’Ance, che trattiene una interlocuzione costante con l’Agenzia delle Entrate.

Per quanto attiene agli indici di valutazione della diligenza posta dal cessionario nell’acquisto dei crediti, specificati nella precedente CM 23/E/2022, viene chiarito che gli stessi costituiscono mere istruzioni rivolte all’organo di controllo fiscale e rivestono carattere solo esemplificativo. La Circolare chiarisce, inoltre, qual è l’iter da seguire per correggere gli errori formali o sostanziali relativi alle comunicazioni ai fini dell’opzione di cessione/sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate.

Infine, sulle unifamiliari viene chiarito che se al 30 settembre scorso sono stati effettuati lavori per il 30% dell’intervento complessivo, possono fruire del 110%, sino a fine anno, anche i contribuenti che abbiano avviato i lavori dopo il 30 giugno 2022.In merito, viene precisato che, per il raggiungimento della percentuale del 30%, non è sufficiente il pagamento delle spese corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi.

Igino Carulli

Igino Carulli