Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Condono edilizio e ultimazione dei lavori

Il Consiglio di Stato chiarisce quando l’immobile deve intendersi “ultimato” ai fini dell’applicabilità del condono edilizio.

Nel caso di specie il ricorrente sosteneva l’avvenuta ultimazione delle opere abusive entro il termine (31/03/2003) stabilito dalla normativa sul c.d. terzo condono edilizio. Dai sopralluoghi effettuati dai Vigili urbani risultava però che la struttura esistente nell’agosto 2004 consisteva soltanto in un’armatura di ferro e legno e getto in cemento armato per copertura e pilastri, mentre l’aggiunta delle altre opere, in specie delle tompagnature, risaliva ad un momento ancora posteriore.

La sentenza è disponibile in Associazione

Igino Carulli

Igino Carulli