Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Condono, quando vale il silenzio assenso

L’Ance fornisce un quadro di regole e condizioni per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono di immobili abusivi, anche nell’ottica di poter beneficiare dei più recenti incentivi fiscali, come il Superbonus 110%. Analizzate in particolare le condizioni per l’operatività del silenzio assenso in presenza di vincoli.

La fruizione del Superbonus 110% – previsto dall’art. 119 del Decreto legge 34/2020, come convertito dalla Legge 77/2020 – presuppone la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi. Pertanto è possibile usufruirne con riferimento a fabbricati legittimi o comunque legittimati attraverso sanatoria ordinaria (art. 36 e 37 Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”) o straordinaria (cd. condono edilizio).

Vi sono però a tutt’oggi immobili per i quali è stata presentata domanda di condono ma su cui il comune competente non si è ancora pronunciato. È applicabile il Superbonus fiscale a questi immobili? In particolare, è possibile in questi casi usufruire del silenzio assenso?

In linea generale, è necessario attendere il rilascio del provvedimento di sanatoria ordinaria o straordinaria prima di avviare le pratiche per gli interventi agevolati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli