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Congedi e Permessi di genitori e prestatori di assistenza – D.lgs. n. 105/2022 e Nota INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 9550/2022, disponibile presso la ns. Area Relazioni Industriali e Affari Sociali, fornisce istruzioni in merito alle disposizioni contenute nel D.lgs. 105/2022 (in vigore dal 13 agosto us) che prevede un ampliamento di tutele e diritti delle figure genitoriali e dei prestatori di assistenza, cd. Cargiver familiari, al fine di conciliare al meglio vita – lavoro.

Il Decreto in esame, con l’introduzione dell’art.27 bis al D.lgs.n.151/2021, stabilisce che  “il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.

L’INL precisa che tale congedo è aggiuntivo rispetto al congedo di paternità alternativo, spettante al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità.

Durante il periodo dio congedo e fino al primo anno di vita del bambino vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore.

Per i genitori lavoratori dipendenti i periodi di congedo parentale spettano ora sino al dodicesimo anno di vita del figlio (erano fino al sesto anno) per tre mesi e per ciascun genitore e l’indennità è pari al 30% della retribuzione.

Restano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’art. 32 del T.U.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (erano 10) continuativi o frazionati di congedo parentale di cui nove (e non più 6) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

In caso di fruizione dei congedi parentali in maniera continuativa, nei periodi di assenza vanno ricompresi anche i giorni festivi che ricadono nel periodo.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità lavorativa, non comportano decurtazioni di ferie, riposi, 13° mensilità o gratifica natalizia eccezion fatta per gli emolumenti accessori che sono strettamente connessi all’effettiva presenza in servizio.

Per gli approfondimenti si fa espresso rinvio al D.lgs.105/2022 ed alla Nota dell’INL.

Igino Carulli

Igino Carulli