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Consiglio Di Stato: Respinto appello ANCE avverso gara Autorità Portuale

Il Consiglio di Stato ha, purtroppo, con sentenza n. 06412 del 30 giugno scorso (allegata),  rigettato il ricorso  proposto dall’ANCE  contro la gara bandita dall’Autorità Portuale per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Fiumicino.

La sentenza nel richiamare e fare propri i principi espressi dalla delibera ANAC n. 768/2019, ritiene che la distanza temporale tra approvazione del progetto e indizione della gara costituisca effettivamente “un aspetto patologico”  della procedura, ma ciò nonostante “la disciplina dell’aggiornamento dei prezzi risulta cedevole rispetto alla necessità di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa qualora, ad esempio, risulti improcrastinabile l’avvio (per perdita del finanziamento) o il completamento di un’opera indispensabile. Nel caso di specie si tratta di un’opera pubblica di carattere prioritario nazionale finanziata con il fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”.

Il Consiglio di Stato, ha quindi rilevato che “la scelta compiuta dalla stazione appaltante è opinabile ma non illegittima, atteso che l’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016 pone l’obbligo di aggiornamento dei prezzi con riguardo alla fase di approvazione del progetto e non già a quelle alla stessa successive”.

Il Giudice d’Appello ha quindi concluso affermando che il mancato adeguamento costituisce una scelta che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e nei vari livelli di responsabilità che ogni scelta porta con sé, ma non è illegittima, né irragionevole, resistendo dunque al sindacato giurisdizionale, a prescindere da ogni considerazione che attenga ai rimedi latamente compensativi che trovano spazio in fase di esecuzione contrattuale”.

Igino Carulli

Igino Carulli