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Consiglio di Stato sez. V – sentenza 25 marzo n. 2526/2021 sull’Avvalimento premiale

L’istituto dell’avvalimento non può essere utilizzato quando il solo scopo è quello di conseguire  un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica (c.d. avvilimento premiale), senza che vi sia una concreta necessità dell’incremento delle risorse.

L’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del Codice dei Contratti, che prevede che l’operatore economico “…possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 co.1 lett. b) e c), necessari per partecipare ad una ad una procedura di gara… avvalendosi delle capacità dio altri soggetti…”. L’avvalimento assolve dunque la funzione di dotare un operatore economico che ne fosse privo, dei requisiti economico-finanziari, delle risorse professionali e dei mezzi tecnici necessari per partecipare ad una procedura di gara.

Nel caso in esame il Consiglio di Stato è stato chiamato ad affrontare la problematica relativa al c.d. avvalimento premiale, utilizzato al solo scopo di conseguire una migliore valutazione della propria offerta tecnica.

Il Collegio, al fine di pervenire ad una decisione in ordine alla legittimità o meno dell’avvalimento premiale, richiama la funzione essenziale dell’istituto dell’avvalimento “puro” che è quella di legittimare, nella prospettiva proconcorrenziale del favor partecipationis, l’ampliamento della platea dei potenziali concorrenti alle procedure evidenziai, attraverso l’abitazione all’accesso di operatori economici che, pur privi dei necessari requisiti, mezzi e delle risorse richieste dalla legge di gara, siano in grado di acquisirli grazie all’apporto collaborativo di soggetti terzi,  che ne garantiscano la messa a disposizione per la durata del contratto.

Alla luce della suddetta ricostruzione, il Consiglio di Stato aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale che afferma il divieto di avvalimento (meramente) premiale il quale, mirando esclusivamente alla maggior valorizzazione della propria proposta negoziale, trasforma l’avvalimento in un mero escamotage per incrementare il punteggio ad una offerta cui nulla ha concretamente da aggiungere la partecipazione ausiliaria.

Secondo il Consiglio di Stato l’avvalimento premiale deve pertanto ritenersi illegittimo, in caso contrario si negherebbe la stessa ratio pro-concorrenziale dell’istituto e si finirebbe per contraddire il canone della par condicio dei concorrenti, per i quali non sussistono sul piano generale, preclusioni di sorta alla possibilità di indicare nell’offerta, beni prodotti da altre imprese ovvero mezzi, personale risorse, la cui disponibilità fosse acquisita in forza di contratti di subappalto o di subfornitura o di qualunque altro tipo di contratto idoneo.

Per ulteriori informazioni e per il testo del provvedimento è possibile rivolgersi in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli