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Contratti di lavoro e periodo di prova

Il Governo ha recepito le direttive UE in materia – limiti più rigidi per durata, proroga e rinnovo contratto.

La direttiva dell’Unione Europea, n.1152/2019, ha introdotto nuove regole e diritti per i lavoratori anche per quanto riguarda i contratti di lavoro. Recependo tale direttiva, il Governo ha approvato lo scorso 31 marzo uno schema di Decreto Legislativo che impone all’Italia norme più restrittive in ordine al periodo di prova, introducendo nuovi vincoli soprattutto per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Il Dlgs in parola è stato inviato alle Camere per il necessario parere. L’ordinamento nazionale prevede che il periodo di prova non possa superare la durata massima stimata in sei mesi, periodo che può essere anche inferiore laddove previsto dalla contrattazione collettiva ma che non può essere superato. La nuova direttiva comunitaria, invece, apre la possibilità di proroga in via eccezionale, nel caso in cui la natura dell’impiego o lo permetta o lo renda necessario nell’interesse del lavoratore.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato la norma europea dispone che la durata del periodo di prova debba essere proporzionale alla durata del contratto ed alla tipologia di attività nonché alle mansioni da svolgere. In ordine poi alle assenze che possono consentire di prorogare il periodo di prova, queste devono essere quantificate in modo proporzionale e soltanto in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori. Deroghe non sono previste per qualsiasi altra tipologia di assenza.  

Specifica, inoltre, la Direttiva UE che, in caso di rinnovo di un contratto per la stessa mansione e stessi compiti, il rapporto di lavoro non debba essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Igino Carulli

Igino Carulli