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COVID-19 – Esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che assumono

L’Inps fornisce le indicazioni per l’esonero dei contributi previdenziali che gravano sul datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 15 agosto e sino al 31 dicembre 2020

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l’Inps  fornisce le indicazioni relativa all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro (articoli 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, detto esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.

L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Igino Carulli

Igino Carulli