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Crediti di lavoro – Decorrenza dei termini di prescrizione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1959/2022, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa, volto appunto a consentire il recupero di crediti dei lavoratori ritenuti sussistenti.

Ricordiamo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, di cui ne avevamo dato notizia con la News del 14 settembre us, ha espresso il principio di diritto in base al quale “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 (n.b.: c.d. Legge Fornero) e del D.lgs. n. 23/2015 (n.b.: c.d. “decreto a tutele crescenti”), mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.

Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Più semplicemente, siccome per effetto delle citate modifiche normative, anche nel caso di imprese aventi un organico superiore alle 15 unità per unità produttiva (o comunque, alle 60 unità complessive), l’accertamento della illegittimità del licenziamento non comporta necessariamente la reintegrazione nel posto di lavoro (come invece previsto dalla precedente formulazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), la Corte ha ritenuto che non sussista più quella “stabilità del posto di lavoro” idonea ad evitare il  c.d. “metus” da parte del lavoratore nella formulazione delle proprie eventuali rivendicazioni economiche al datore di lavoro (il metus è uno dei vizi della volontà del negozio giuridico che  consiste in uno stato di oppressione psichica, originata da minacce proferite da un’altra persona e che inducono un soggetto a concludere un negozio giuridico); ne consegue la mancata decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza del rapporto di lavoro.

Va evidenziato come tale impostazione, seppure  per certi versi giustificata  dalle recenti modifiche normative, non vada esente da critiche, atteso che, da un lato, non ha considerato la progressiva opera di erosione delle medesime modifiche normative da parte della Corte Costituzionale e della stessa Corte di Cassazione, dall’altro ha finito per equiparare situazioni ben diverse tra di loro (quali, ad esempio, la situazione delle imprese con più di 15 o di 60 dipendenti rispetto a quelle con organico inferiore a tali limiti), in potenziale violazione del principio di ragionevolezza, oltre che, di conseguenza, del principio di certezza del diritto.

Per effetto del nuovo principio affermato, infatti, anche nelle aziende di maggiori dimensioni sopra indicate, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge Fornero (ossia alla data del 18.7.2012), il termine di prescrizione decorrerà, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, con potenziale rischio di contenzioso anche a ritroso di decine di anni, come da sempre avviene nelle aziende minori (ossia con organico inferiore alle 15 unità per unità produttiva)

Si ritiene che, per evitare tali effetti potenzialmente distorsivi del principio di certezza del diritto, sarebbe auspicabile che la questione venisse nuovamente sottoposta all’attenzione della Corte Costituzionale, affinchè ne valuti la legittimità della normativa di riferimento nell’attuale contesto legislativo.

Tornando alla nota della INL, la stessa stabilisce che il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare, tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. La citata sentenza della Corte di Cassazione nonché la nota dell’INL, sono disponibili, per chi ne fosse interessato, presso la nostra Area Relazioni Industriali.

Igino Carulli

Igino Carulli